IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Il primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 26 luglio
1991, n. 31, e' cosi' sostituito:
   "1. Alla  copertura  dei  posti  dei  contingenti  provvisori  dei
profili  istituiti dal precedente articolo 4, ad esclusione di quelli
per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge,  e'
gia' stato bandito apposito concorso pubblico, si provvede attraverso
una  selezione riservata al personale vincitore del concorso pubblico
per l'assegnazione di borse  di  studio,  bandito  con  deliberazione
della  Giunta  regionale  23 dicembre 1981, n. 6810, in servizio alla
data dell'entrata in vigore della  presente  legge  con  contratto  a
tempo  determinato,  in  possesso  del  titolo di studio previsto per
l'accesso alla VII qualifica funzionale e nella  disciplina  relativa
al  profilo  professionale  oggetto  della  selezione. A tal fine, si
prescinde  dal  possesso  del  requisito  dell'eta'  richiesto  dalla
normativa vigente per l'accesso all'impiego regionale".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  sul  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.
    Roma, 19 febbraio 1992
 
                                GIGLI
 
   Il  visto  del  Commissario  del  Governo  e'  stato apposto il 12
febbraio 1992.