IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 26 luglio 1991, n. 31, e' cosi' sostituito: "1. Alla copertura dei posti dei contingenti provvisori dei profili istituiti dal precedente articolo 4, ad esclusione di quelli per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, e' gia' stato bandito apposito concorso pubblico, si provvede attraverso una selezione riservata al personale vincitore del concorso pubblico per l'assegnazione di borse di studio, bandito con deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 1981, n. 6810, in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge con contratto a tempo determinato, in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso alla VII qualifica funzionale e nella disciplina relativa al profilo professionale oggetto della selezione. A tal fine, si prescinde dal possesso del requisito dell'eta' richiesto dalla normativa vigente per l'accesso all'impiego regionale". La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio. Roma, 19 febbraio 1992 GIGLI Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 12 febbraio 1992.